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Omicidio stradale e lesioni personali stradali

La Legge 41/2016 ha introdotto nel Codice Penale i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589 bis) e lesioni personali stradali (art. 590 bis). Queste norme si applicano nei casi in cui l’evento morte o l’evento lesioni siano derivate dalla violazione delle norme del Codice della Strada. La pena base nel caso di omicidio stradale è quella che va dai 2 ai 7 anni di reclusione e può essere aggravata quando, ad esempio, il conducente del veicolo era in stato di ebbrezza alcolica o aveva assunto sostanze stupefacenti. In questo caso la pena va dagli 8 ai 12 anni di reclusione.
Ulteriormente aggravamento di pena è previsto in caso di fuga del conducente (art. 589 ter Codice Penale).
Per il reato di lesioni personali stradali la pena prevista dall’art. 590 bis va da 3 mesi ad un anno di reclusione se la lesione è grave, da 1 a 3 anni di reclusione se la lesione è gravissima.
Anche questa disposizione normativa prevede un aggravamento di pena qualora il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti (da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime). Ulteriore aggravamento di pena è previsto in caso di fuga del conducente (art. 590 ter).
Nel caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, con la sentenza di condanna o con la sentenza di patteggiamento, è disposta la revoca della patente.
Inoltre, in alcuni casi espressamente previsti dall’art. 222 co. 3 bis del Codice della Strada, l’interessato non può conseguire una nuova patente se prima non è decorso un determinato periodo di tempo. Ad esempio, se si tratta di omicidio stradale e il conducente era in stato di ebbrezza alcolica, la patente non può essere rinnovata se non sono passati 15 anni dalla revoca.

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