Studio Corsini
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La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato il codice Penale inserendo il Titolo IV bis dedicato ai delitti contro l’ambiente ossia i reati ambientali.
Nello specifico, sono stati introdotti i reati di: inquinamento ambientale (art. 452 bis), disastro ambientale (art. 452 quater), traffico e abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452 sexies), impedimento di controllo (art. 452 septies) e omessa bonifica (art. 452 terdecies). Ad eccezione che per l’ultima ipotesi di reato, per le altre sopra elencate è prevista come pena accessoria l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, è prevista la confisca per i reati ambientali, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. La misura è esclusa se l’imputato ha provveduto alla messa in sicurezza o, se necessario, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi.
La stessa Legge ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) tra cui quella dell’art. 260 al quale è stato aggiunto il comma 4 bis che prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato.
Attualmente, le violazioni urbanistiche sanzionate penalmente rinvengono la loro disciplina nel c.d. Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.), approvato con D.P.R. n. 380/2001, che riordina in unico corpus le varie leggi emanate in materia in più di cinquant’anni. Le sanzioni penali degli illeciti urbanistici ruotano intorno all’art. 44 del citato decreto il quale configura una fattispecie contravvenzionale applicabile, in virtù della clausola di salvezza “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, in via residuale e suppletiva qualora il fatto concreto non integri un illecito preveduto da altre norme e più gravemente da queste sanzionato.
La condotta tipica nel reato ambientale de qua può consistere, o nella “inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nel presente titolo, in quanto applicabili, nonché dei regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire” (ammenda fino a € 10.329), o nella “esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione” (arresto fino a due anni e ammenda da € 5.164 a € 51.645), ovvero nella “lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio …, [in] interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso” (arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493 a € 51.645).
La sentenza definitiva che accerta la sussistenza di lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni e delle opere costruite abusivamente; tali terreni ed opere diventano di diritto ed a titolo gratuito patrimonio comunale. Si aggiunga che in ogni caso il primo comma dell’articolo in commento mantiene comunque ferme le sanzioni amministrative previste per le varie violazioni.