Studio Corsini

Contattaci

Tenuità del fatto

Il Decreto Legislativo 28/2015 ha introdotto nel Codice Penale l’art. 131 bis che prevede la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
Questa disciplina si applica ai reati puniti con una pena detentiva non superiore a 5 anni oppure con una pena pecuciaria solo o congiunta a quella detentiva.
Il giudice se ritiene che la condotta non sia stata particolarmente grave e che il danno o il pericolo derivanti dal reato possano ritenersi esigui pronuncia una sentenza di assoluzione perché il fatto è particolare tenuità.
Di questa sentenza si fa menzione nel casellario giudiziale.
In alcuni casi non è possibile applicare l’art. 131 bis, ad esempio, quando il comportamento criminoso è abituale oppure quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili.

Ti serve un avvocato specializzato in tenuità del fatto?