Studio Corsini

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Messa alla prova

Istituto previsto dagli articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater Codice Penale e articoli 464 bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464 sesies, 464 octies e 464 nonies del Codice di Procedura Penale introdotti dalla Legge 67/2014 prevede la possibilità per l’indagato (quindi già in fase di indagini preliminari) oppure per l’imputato di chiedere al Giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova. In particolare, il reato per cui si procede deve essere punito con la sola pena pecuniaria oppure con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Inoltre, la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.
Una volta conclusosi il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice in un’apposita udienza, verificherà l’esito positivo della messa alla prova ed, in questo caso, dichiarerà l’estinzione del reato.

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