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Guida in stato d’ebbrezza

L’art.186 del Codice della Strada prevede il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool e, più precisamente, prevede tre ipotesi di reato a seconda della quantità di alcool nel sangue accertata a seguito dell’alcool test:
a) se guida in stato d’ebrezza va da 0,5 gr a 0,8 gr per litro non si realizza alcun reato, ma è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 531 ad € 2.125 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
b) se guida in stato d’ebrezza va da 0,8 gr a 1,5 gr per litro si realizza un reato (contravvenzione) punito con un’ammenda che va da € 800 a € 3.200 e con l’arresto fino a 6 mesi, inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
c) se guida in stato d’ebrezza è superiore a 1,5 gr per litro si realizza un reato (contravvenzione) punito con un’ammenda che va da € 1.500 a € 6.000 e con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
L’art. 186 co. 2 bis prevede, inoltre, un aggravamento di pena qualora sia stato causato un incidente stradale. In questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo e se il valore di alcool è superiore ad 1,5 gr per litro è disposta la revoca della patente.
Qualora l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’alcool test vengono applicate le pene previste dalla lettera c) sopra riportata.
A seguito dell’accertamento della guida in stato d’ebrezza il prefetto può sospendere, in via cautelare, la patente di guida come espressamente previsto dall’art. 223 del Codice della Strada. Contro il provvedimento del Prefetto è possibile fare ricorso anche giurisdizionale davanti al Giudice di Pace.
Con la sentenza di condanna o di patteggiamento il Giudice può disporre la sospensione o la revoca della patente.
Una disciplina speciale è prevista dall’art. 186 bis del Codice della Strada nel caso di guida guida in stato d’ebrezza di alcool per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, per i neo patentati e per chi esercita l’attività di trasposto di cose o persone.
Nei casi previsti dall’art. 186 e 186 bis del Codice della Strada è ammessa la sospensione del processo con messa alla prova con conseguente estinzione del reato.

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