Studio Corsini

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Stupefacenti

Si tratta dei reati previsti e puntiti dal D.P.R. n. 309/1990 (c.d. T.U. Stupefacenti). In estrema sintesi, vengono punite le condotte di cessione, produzione, coltivazione, trasporto e commercio di sostanze qualificate come stupefacenti da apposite tabelle ministeriali.

La pena può essere graduata, tra l’altro e sopratutto, in ragione della maggiore o minore quantità di sostanza rinvenuta. Peraltro, il fatto della semplice detenzione non è considerato reato, ma solo illecito amministrativo, qualora la sostanza sia detenuta o acquistata per “uso eslclusivamente personale”. Il T.U., oltre a prevedere sanzioni penali ad amministrative, contiene altresì una normativa finalizzata a consentire agli imputati o condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti l’espiazione della pena o della custodia cautelare con modalità tali da permetterne il trattamento terapeutico.

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